Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo c.a., il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, nonché misure di informazione e prevenzione.
Il provvedimento, che produce effetti dall’8 marzo fino al 3 aprile prossimo, salvo diverse disposizioni contenute nelle singole misure, rimodula le aree più interessate dall’epidemia e individua ulteriori misure a carattere nazionale.
I territori più interessati dall’epidemia, e per i quali l’articolo 1 detta misure più restrittive, sono la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Conseguentemente, nei territori sopra indicati, l’articolo 1, comma 1 del decreto prevede:
- lettera a): evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai predetti territori, nonchè all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- lettera e): raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie, ferma la fruibilità senza accordo scritto dello smart working, come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r);
- lettera o): sono consentite le attività commerciali, diverse dalle attività di ristorazione e bar, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno rimanere chiuse;
- lettera r): nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Anche in questo caso, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno rimanere chiuse.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi previsti nel D.P.C.M. in commento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, ai sensi dell’art 650 c.p. (art. 4, comma 2).